La questione dell’insularità.
Martedì 13 marzo a Palermo presso la sala stampa dell’ARS si terrà una Conferenza Stampa sui temi dell’insularità.
Alla Conferenza Stampa interverranno l’on. Rino Piscitello, Coordinatore dell’Unione dei Siciliani, l’on. Eleonora Lo Curto e l’on. Vincenzo Figuccia, primi firmatari della proposta di legge voto per l’inserimento della condizione di insularità nello Statuto della Regione Siciliana.
Alla Conferenza Stampa sono stati invitati i componenti del Governo Regionale Siciliano, fra i quali il vicepresidente della Regione Gaetano Armao, già estensore e promotore del progetto, e tutti i capigruppo all’Assemblea Regionale Siciliana.
Di che cosa si tratta?
Il referendum (la legge voto) conterrebbe il seguente quesito: “Volete voi che la Regione Siciliana intraprenda le iniziative istituzionali necessarie al riconoscimento del grave e permanente svantaggio derivante dall’insularità mediante l’inserimento di detto principio nello Statuto in coerenza con l’art. 174, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea?”
Parliamo perciò di un referendum consultivo e non abrogativo. Con rango costituzionale – perché si tratta di modificare lo Statuto. Che è legge costituzionale.
Le norme che regolano il referendum consultivo sono diverse da quelle del referendum abrogativo (che chiede, invece, un certo numero di firme di cittadini insieme a firme di rappresentanti istituzionali). Qui invece, per indire il referendum, è sufficiente che sia approvato dalla maggioranza dei deputati regionali.
Basterebbe, nel caso in cui il referendum venga indetto, che la maggioranza dei Siciliani si esprimesse per il SI alla modifica dello Statuto perché questa poi venga deliberata dall’Assemblea regionale? È, questo, un delicato tema costituzionale. E forse è troppo presto parlarne adesso. D’altra parte c’è un nutrito stuolo di costituzionalisti Siciliani che ci sta lavorando [Marcello Saija dell’Università di Palermo, Uccio Barone (Catania), Angelo Cuva (Palermo), Dario Immordino (Palermo), Lucio Melazzo (Palermo), Lina Panella (Messina), Francesca Perrini (Messina), Giorgio Schichilone (Palermo), Fabrizio Tigano (Catania), Caterina Ventimiglia (Palermo)].
Vediamo di capire di cosa stiamo parlando.
Nel diritto internazionale l’insularità ha assunto un rilievo sempre più pregnante. In ambito comunitario, a parte alcuni riferimenti relativi alle regioni ultraperiferiche (peraltro solo in parte insulari), si trovano dei regimi specifici riservati alle isole nei Trattati di adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito in relazione alle isole Faeröer, alla Groenlandia, alle Isole Normanne e all’Isola di Man; così anche nel trattato di adesione di Spagna e Portogallo per Azzorre e Madera e per le Canarie. In quest’ultimo Trattato e nella Dichiarazione comune allegata, si rinvengono alcuni dei fondamentali principi che hanno ispirato lo status comunitario delle regioni insulari nell’Unione europea ove si riconoscono esenzioni e deroghe rispetto al regime ordinario comunitario, con la finalità di raggiungere l’obiettivo fondamentale della coesione economica e sociale.
Il territorio dell’UE include circa 450 isole abitate che rappresentano il 5% della superficie terrestre europea e contano circa 14 milioni di abitanti. Alcune di esse sono non lontane dal continente, altre sono in posizioni enormemente decentrate, altre ancora sono parte di un arcipelago e soffrono quindi di una ‘doppia insularità’ rispetto all’isola madre (ed in questo senso la vicenda della Sicilia è emblematica – per le Eolie, per le Egadi e per le Pelagie).
L’Eurostat, l’Ufficio Centrale statistico Europeo, definisce “Isole” quei territori facenti parte di stati membri completamente circondati dal mare, ma che non includono una capitale di stato e che non sono legati da ponti alla terra ferma. Lo sviluppo economico e sociale di tali regioni è evidentemente ostacolato da problemi geografici di natura oggettiva, anche se tale sviluppo varia anche in maniera sostanziale da isola ad isola. Tutte le isole dell’Unione Europea, a prescindere dal loro sviluppo economico, dettato il più delle volte da condizionamenti esterni o da fattori fragili o stagionali, accusano grosse limitazioni sia in termini di sviluppo endogeno che di comunicazione con il continente nonché una fragilità di base della loro struttura economica che è, il più delle volte, monosettoriale. Lo sviluppo dell’insieme della Comunità e la riduzione dei divari tra le regioni rappresentano il fulcro delle politiche di coesione dell’Unione.
L’espresso riconoscimento della specificità insulare nell’art. 158 del Trattato istitutivo della Comunità europea va interpretato nel senso che il principio di insularità altro non è che un corollario di quello di coesione. Quando le regioni insulari chiedono che la politica di coesione si concretizzi nei loro confronti, anche in una serie di deroghe rispetto a regole comunitarie generalmente applicabili, non chiedono un trattamento privilegiate, ma deroghe fondate sul principio di eguaglianza sostanziale.
Con il fallimento del Trattato Costituzionale, la tematica si ripropone immutata nell’articolato del Trattato di Lisbona (Articolo 174).
Questo, insomma, il quadro analitico della questione: la richiesta del riconoscimento di insularità significa la richiesta di riconoscimento di una condizione di svantaggio particolare che si tradurrebbe in riconoscimenti di perequazione (sul piano fiscale come sul piano delle risorse come sul piano degli investimenti) all’Europa.
In Sicilia, com’è noto, non è stato mai fatto un referendum specifico. Abbiamo preso parte (fin da quello del ’46 sulla repubblica o monarchia) a referendum “nazionali”, ma non è stato mai usato lo strumento, previsto nello Statuto, per un quesito sulla Sicilia.
Ora, è evidente che per noi la questione del mancato sviluppo, del sottosviluppo o del distorto sviluppo (che possono essere anche letti come tre aspetti della stessa questione) della Sicilia non è certo dovuta alla sua insularità.
Ci sembra interessante comunque vedere se e come questa questione si sviluppa.